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Chiarimento

  • Allegato “E - PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”, paragrafo 2.9.3, sub-elemento “A.2.1.3 Opere similari progettate”.
    Atteso che on la FAQ n. 54, ai fini della valutazione del sub-elemento A.2.1.3, è introdotto un requisito molto più stringente rispetto a quanto stabilito dal Disciplinare di gara in relazione ai requisiti di partecipazione ai fini della progettazione (che sono riferirti ad una pluralità di servizi tecnici, a qualsiasi livello di progettazione e a diverse categorie e/o ID opera), si chiede di spiegare/chiarire meglio la fattispecie.
    Domanda del: 13/10/2020 aggiornata il 13/10/2020
  • Il valore economico dichiarato dal concorrente ai fini della valutazione del sub-elemento “A.1.2.3 Opere similari progettate”, nulla ha a che fare con i requisiti minimi di partecipazione dei soggetti chiamati a redigere la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza. Come chiarito con la FAQ n. 54 il valore dichiarato dovrà essere relativo a interventi per cui i soggetti progettisti hanno necessariamente espletato anche il relativo servizio tecnico della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza. Infatti, l’Ente appaltante con il sub-elemento A.1.2.3 ha inteso premiare i soggetti in possesso di specifica esperienza professionale nella progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza di interventi similari per tipologia o complessità a quello oggetto di gara.
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