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Chiarimento

  • Ai fini della partecipazione alla gara e della eventuale esecuzione dei lavori, l’RTI può associare una o più mandanti qualificata/e alla sola realizzazione di lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS30 (anche se sono quota parte della categoria prevalente OG11)?
    Domanda del: 24/09/2020 aggiornata il 24/09/2020
  • Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione alla gara (di cui al paragrafo 2.3.B.1 del Disciplinare ), il RTI non può partecipare alla gara (ed eseguire le opere) associando una o più mandanti qualificata/e alla sola realizzazione di lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS30: ciò atteso che dette categorie non trovano autonoma classificazione nel bando di gara ma, sussistendo le condizioni di cui al comma 11.) dell’art. 79 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, risultano “formare” (e quindi sono state ivi classificate) la categoria prevalente OG11 (che ha per oggetto lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica), in relazione alla quale il legislatore ha previsto un sistema di qualificazione più selettivo che, tra l’altro, non consente di utilizzare certificati di esecuzione lavori rilasciati esclusivamente a seguito di lavori realizzati nelle singole categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30.
    Peraltro, si evidenzia che – previa autorizzazione dell’Ente appaltante – rimane salva la facoltà di subappaltare ad operatori economici in possesso di adeguata qualificazione lavorazioni appartenenti alle categorie OS3, OS30 e OS28.
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