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Chiarimento

  • Atteso che ai sensi dell’art. 103, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 23, c. 3 della L.P. 26/93, la garanzia definitiva, a scelta dell’appaltatore, può essere costituita da sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata sia da imprese bancarie sia assicurative, la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, diversamente da quanto previsto dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d’appalto, può essere rilasciata anche da una primaria compagnia di assicurazioni?
    Domanda del: 24/09/2020 aggiornata il 24/09/2020
  • Secondo quanto disposto dall’art. 24 del CSA la cauzione definitiva dovrà essere prestata esclusivamente mediante fideiussione bancaria.
    Al riguardo, si rimanda:
    al combinato disposto del comma 2.), lett. b), dell’art. 5 della L.P. 02/2016 e del comma 3.) dell’art. 2.) della LP 26/1993, che per gli interventi sostenuti finanziariamente in misura superiore al 50% del relativo importo da amministrazioni aggiudicatrici, in relazione alla fase di esecuzione del contratto circoscrive l’applicazione della normativa in materia di lavori pubblici alle norme che disciplinano il collaudo;
    al comma 4.) dell’art. 4 del CSA che (1) elenca il Codice civile e il D.lgs n. 81/2008 e ss.mm quali principali fonti normative di riferimento per il contratto e, in coerenza al punto che precede, (2) circoscrive l’applicazione delle norme provinciali e statali in materia di lavori pubblici, alla procedura di affidamento, alla redazione e approvazione della progettazione esecutiva, alla modalità di rendicontazione e collaudo delle opere.
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