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Chiarimento

  • PROPOSTA INTERIOR-DESIGN: MODIFICHE DESIGN AREA VASCHE
    La proposta di INTERIOR-DESIGN, per l’”area vasche”, può contemplare anche la modifica del design delle vasche e dei percorsi di trattamento?
    Domanda del: 21/09/2020 aggiornata il 21/09/2020
  • L’elaborato “DR_110_0_75_0 - Relazione Linee Guida sviluppo interior design” evidenzia che la proposta di interior-design relativa all’area vasche, avuta ragione delle possibilità offerte dal layout del progetto definitivo progetto, potrà contemplare modifiche al design (finiture, materiali, ecc.), proporre nuovi giochi d’acqua e cascatelle per arricchirne l’effetto emozionale.
    Conseguentemente, fermi restando (1) la superficie complessiva dedicata alla zona, (2) la conferma delle dotazioni del progetto definitivo (
    la superficie delle vasche non potrà essere ridotta), (3) la conferma delle compartimentazioni, affollamenti, capacità di deflusso (e più in generale dell’impianto progettuale che ha ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell’Ufficio Prevenzione Incendi), (4) la conferma della composizione architettonica e (5) che le migliore proposte in valutazione non si configurino quali varianti al progetto definitivo approvato (fattispecie che comporterebbe l’acquisizione di nuovi pareri/autorizzazioni/nulla-osta)dell’edificio, la proposta di INTERIOR-DESIGN della zona vasche potrà contemplare anche le eventuali modifiche al design della vasche e dei percorsi di trattamento che il concorrente riterrà di proporre per migliorare, secondo le indicazioni dell’Allegato “E”, la progettazione definitiva.


    Resta inteso (1) che il concorrente con la proposta di INTERIOR-DESIGN dovrà esplicitare, descrivendole, anche le eventuali migliorie di carattere edile e impiantistico necessarie ad implementarla, (2) che qualsiasi onere derivante dall’implementazione della proposta di INTERIOR-DESIGN rimarrà a carico dello stesso concorrente e (3) che il sub-elemento “A.1.3” sarà comunque valutato secondo i criteri stabiliti dall’Allegato “E” (quindi senza tener conto dell’entità delle predette complementari migliorie di carattere edile e/o impiantistico, che saranno quindi oggetto dell’offerta economica formulata dal concorrente).
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