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Chiarimento

  • GARANZIA PROVVIORIA
    In caso di partecipazione in costituendo RTI che intende optare per la MERA INDICAZIONE dei soggetti qualificati - di cui all’art. 20, comma 3, della L.P. 26/1993 - chiamati alla redazione della progettazione esecutiva (che pertanto non saranno associati al Raggruppamento), la garanzia provvisoria deve essere intestata/sottoscritta anche ai/dai predetti soggetti meramente indicati?
    Domanda del: 14/09/2020 aggiornata il 14/09/2020
  • La garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2 del Disciplinare Integrale di Gara deve “essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ivi compresi i soggetti di cui all’art. 20, comma 3, della L.P. 26/1993 che si intendono associare per la progettazione esecutiva, ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16, al solo consorzio”. Ne consegue, che qualora il concorrente ritenesse di optare per la MERA INDICAZIONE (in luogo dell’associazione) dei soggetti qualificati - di cui all’art. 20, comma 3, della L.P. 26/1993 – chiamati alla redazione della progettazione esecutiva, la garanzia provvisoria deve essere intestata/sottoscritta solo dagli operatori economici associati al costituito/costituendo raggruppamento temporaneo.
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