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Chiarimento

  • DISCIPLINARE DI GARA, paragrafo 2.3.B.2., punto 4.) “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”: un servizio in categoria E.22, complessità 1.55 relativo ad un intervento di restauro e risanamento conservativo di un albergo con centro benessere, può essere può essere considerato, risultando della medesima categoria e avente grado di complessità superiore rispetto all’“ID Opera” indicato (es. E.20, complessità 0.95)?
    Domanda del: 09/09/2020 aggiornata il 09/09/2020
  • In coerenza con quanto già evidenziato con la FAQ n. 13, ai fini del soddisfacimento dei REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al paragrafo 2.3.B.2., punto 4.) del DISCIPLINARE DI GARA – in forza del combinato disposto del D.M. 17/06/2016, dei ripetuti pronunciamenti dell’ANAC in materia e dalla “lex specialis” del DISCIPLINARE DI GARA che per l’espletamento della progettazione ha inteso stabilire requisiti di partecipazione comprovanti una capacità tecnico-professionale specificatamente acquisita in interventi circoscritti a specifiche destinazioni funzionali (“TURISTICA”, “SANITARIA, SCOLASTICA, UNIVERSITARIA, RICERCA”, “CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO”) – relativamente alla DESTINAZIONE FUNZIONALE “Edifici e manufatti esistenti” sono considerabili anche i servizi relativi ad ID Opera con grado di complessità superiore (specificatamente E.21 ed E.22) purché relativi ad interventi riconducibili alle DESTINAZIONI FUNZIONALI “turistica”, “sanitaria, scolastica, universitaria, ricerca”, “cultura, vita sociale, sport, culto”, fermo restando che per i servizi eseguiti antecedentemente al 21.12.2013, sono comunque considerabili quelli inerenti interventi appartenenti alle classi/categoria “I/b” della Legge 149/43.
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