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Chiarimento

  • DISCIPLINARE DI GARA, paragrafo 2.3.B.2., punto 4.) “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”: un servizio tecnico relativo ad un intervento in categoria E.12, con complessità 1.15, inerente a un impianto termale, può essere considerato, risultando della medesima categoria e avente grado di complessità superiore rispetto ad altri “ID Opera” indicati (es. E.08, complessità 0.95)?
    Domanda del: 09/09/2020 aggiornata il 09/09/2020
  • Ai fini del soddisfacimento dei REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al paragrafo 2.3.B.2., punto 4.) del DISCIPLINARE DI GARA – in forza del combinato disposto del D.M. 17/06/2016, dei ripetuti pronunciamenti dell’ANAC in materia e della “lex specialis” del DISCIPLINARE DI GARA che per l’espletamento della progettazione ha inteso stabilire requisiti di partecipazione comprovanti una capacità tecnico-professionale specificatamente acquisita in interventi circoscritti a specifiche destinazioni funzionali (turistica - sanitaria, scolastica, universitaria, ricerca - Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto) – sono considerabili anche i  servizi svolti relativi ad interventi con grado di complessità superiore perché riconducibili alle medesime DESTINAZIONI FUNZIONALI. Conseguentemente, nel caso in specie:
    per la destinazione funzionale “Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità” sono considerabili solo gli interventi con “ID Opera” E.04;;
    per la destinazione funzionale Sanità, Istruzione, Ricerca” sono considerabili anche gli interventi aventi “ID Opera” E.09 (oltre a quelli aventi “ID Opera” E.08 e E.10)
    per la destinazione funzionale ”Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto" sono considerabili solo gli interventi con “ID Opera” E.13;
    fermo restando che per i servizi eseguiti antecedentemente al 21.12.2013, sono comunque considerabili quelli inerenti interventi appartenenti alle classi/categoria “I/c” e “I/d” della Legge 149/43
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