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Chiarimento

  • DISCIPLINARE DI GARA, paragrafo 2.2, che riporta “Nel caso in cui l’impresa candidata all’esecuzione dei lavori non possieda i requisiti di cui al par. 2.3.B.2) “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE” (punti 1, 2, 3 e 4), dovrà partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese con soggetti qualificati per la progettazione (uno o più soggetti di cui all’art. 20 della l.p. 26/93 che assumerà/anno la veste di mandante/i). In alternativa, l’impresa potrà avvalersi dei medesimi soggetti qualificati.” Con il termine “AVVALERSI” si intende che ai fini della partecipazione alla gara è possibile per l’operatore economico optare per la MERA INDICAZIONE dei soggetti qualificati chiamati alla redazione della progettazione esecutiva e che in tal caso non sussiste l’obbligo di associarli al raggruppamento di imprese che si candidano all’esecuzione dei lavori?
    Domanda del: 07/09/2020 aggiornata il 07/09/2020
  • Si conferma che, ai fini della partecipazione alla gara, è possibile per l’operatore economico optare per la MERA INDICAZIONE dei soggetti qualificati chiamati alla redazione della progettazione esecutiva e che in tal caso non sussiste l’obbligo di associarli al raggruppamento di imprese che si candidano all’esecuzione dei lavori.
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