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Chiarimento

  • DISCIPLINARE DI GARA, paragrafo 2.3.B.2 - “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE”, punto 1.) “FIGURE PROFESSIONALI NEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE”: nella descrizione/composizione del  gruppo di progettazione è ripetuta la figura professionale di “n. 1 architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della progettazione strutturale”. Detta ripetizione è dovuta ad un refuso? Se dovuta ad un refuso, non è quindi necessaria la presenza nel gruppo di progettazione di 2 (due) professionisti con esperienza nel campo della progettazione strutturale e ne basta soltanto 1 (uno)?
    Domanda del: 27/08/2020 aggiornata il 27/08/2020
  • La ripetizione della figura “n. 1 architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della progettazione strutturale” è un refuso. Nello stesso   punto 1.) è infatti precisato che “le figure professionali inerenti all’incarico di progettazione esecutiva dovranno essere coperte da almeno tre professionisti con esperienza nei campi della progettazione indicati e che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione potrà svolgere solo la prestazione inerente la sicurezza (progettazione). Ne consegue, A PENA DI ESCLUSIONE, che per lo svolgimento dell’attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è richiesta la presenza nel team dei predetti 4 (quattro) professionisti (tre per i servizi di architettura ed ingegneria più uno per il servizio inerente la progettazione della sicurezza)”.
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