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Chiarimento

  • Si chiede di diminuire l’incidenza sul totale del punteggio relativo al servizio di direzione lavori da presentare come elemento di valutazione A (rif. 2.1.I Allegato F) e che il punteggio massimo venga attribuito per servizi di opere del valore ≥ € 5.000.000 e non per opere del valore ≥ € 15.000.000. Tali richieste di ridimensionamento di un criterio di valutazione di tipo soggettivo sono basate su diverse sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (ad esempio TAR, Lazio-Latina, sez. I, sentenza 20/01/2016 n° 19 e Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 17.03.2020 n. 1916 che si inviano via PEC a supporto) che stabiliscono che per l’offerta tecnica non debbano considerare i requisiti soggettivi o che comunque questi, se considerati, non debbano “favorire indebitamente operatori economici che li posseggano a scapito di altri”, e non “servano a lumeggiare la miglior qualità tecnica, sul piano oggettivo, dell’offerta”, ed inoltre stabiliscono “che la selezione avvenga per quanto possibile su basi oggettive e che i criteri di aggiudicazione non comportino vantaggi indebiti a singoli operatori economici a prescindere dai contenuti delle offerte”. Si evidenzia infine che nell’onorario a base di gara l’aliquota della prestazione di Direzione Lavori è stata calcolata su una cifra di € 5.789.865,70, appare quindi ragionevole richiedere come elemento di valutazione un servizio di valore circa equivalente.

    Domanda del: 30/11/2021 aggiornata il 30/11/2021
  • Atteso che:

    • le Linee Guida n. 2 di ANAC evidenziano che:
      • le stazioni appaltanti sono chiamate ad individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante;
      • detti criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando nel contempo situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
      • non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati;
      • si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara;
    • con la determinazione del criterio l’Ente appaltante ha inteso premiare quegli offerenti in possesso di qualificata esperienza acquisita nell’espletamento di incarichi di direzione lavori complessi di importo simile a quello che sarà chiamato a coordinare il soggetto aggiudicatario;

    non si ritiene coerente con le esigenze dell’Ente appaltante accogliere la richiesta e, conseguentemente, per la valutazione dell’elemento “A” si confermano gli scaglioni già previsti dalla tabella “A” dell’Allegato “F”.

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