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Chiarimento

  • Coerentemente alle richieste relative ai requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 2.1, lettera b) della lettera di invito, si chiede se il servizio di direzione lavori da presentare come elemento di valutazione A (rif. 2.1.I Allegato F) possa essere portato da uno qualsiasi dei componenti dell’ATI/RTP, indipendentemente da chi poi svolgerà l’incarico di Direttore dei Lavori.

    Si chiede inoltre se sia possibile considerare anche incarichi di Direzione Lavori non riferiti in maniera specifica a ristrutturazioni, ma anche ad opere di nuova realizzazione.

    Sempre per lo stesso motivo di coerenza con la richiesta dei requisiti di capacità tecniche e professionali e per ampliare il mercato e il numero di concorrenti, si chiede se sia possibile considerare incarichi svolti nell’arco degli ultimi 10 anni e non nell’arco degli ultimi 5 anni.

    Domanda del: 30/11/2021 aggiornata il 30/11/2021
  • Si conferma che l’elemento di valutazione “A” di cui al punto 2.1.I), dell’Allegato “F”, sarà valutato considerando incarichi effettuati dal soggetto che sarà indicato dal concorrente quale “Direttore dei Lavori”. Ciò, avuto ragione che la funzione del Direttore Lavori non può essere esercitata in “forma associata” e che con la determinazione del criterio l’Ente appaltante ha inteso premiare quegli offerenti in possesso di qualificata esperienza acquisita nell’espletamento di incarichi di direzione di lavori complessi di importo simile a quello che sarà chiamato a coordinare il soggetto personalmente incaricato dall’aggiudicatario.

    Per la valutazione dell’elemento “A” di cui al punto 2.1.I), dell’Allegato “F”, si ritiene corretto – in sede di esame dell’offerta tecnica – interpretare espansivamente le relative previsioni e permettere agli operatori economici offerenti di presentare per la valutazione anche un intervento di nuova realizzazione di edifici pubblici o di uso pubblico. Ciò, atteso che detta interpretazione risulta (1) coerente con le esigenze dell’Ente appaltante - che appunto ha inteso premiare quegli offerenti in possesso di qualificata esperienza acquisita nell’espletamento di incarichi di direzione lavori di interventi complessi, cui si possono riferire anche gli interventi di nuova realizzazione – e (2) che talvolta sono classificati quale “ristrutturazione/riqualificazione” anche interventi di demolizione e ricostruzione (che di fatto comportano una realizzazione “ex novo”).

    Altresì, considerata la scarsa dinamicità che ha caratterizzato nell’ultimo quinquennio il settore delle costruzioni e, in particolare, quello pubblico, si ritiene coerente estendere a 10 anni (anziché 5) il periodo in cui l’intervento proposto per la valutazione deve risultare eseguito

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