Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Al fine di ampliare il mercato e il numero di concorrenti si chiede se, in riferimento ai requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 2.1, lettera b) della lettera di invito, possano essere considerati anche incarichi relativi a servizi di ingegneria e di architettura in generale (quindi non solo specificatamente di direzione lavori) come previsto tra l’altro dalle “Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” dell’ANAC. Le stesse linee guida inoltre specificano che “le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”.

    Si chiede pertanto se possono essere considerati anche servizi di categoria diversi dalla categoria E.20, che abbiano un grado complessità pari o superiore a tale categoria, indipendentemente dal tipo di servizio svolto (quindi non limitando i servizi alla direzione lavori relativa a ristrutturazione di edifici/strutture).

    Domanda del: 30/11/2021 aggiornata il 30/11/2021
  • Ai fini del soddisfacimento dei REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui di cui alla lett. b) del titolo “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI” della lettera di invito (cfr. punto 2.1) – in forza del combinato disposto del D.M. 17/06/2016, delle Linee Guida n. 1, dei ripetuti pronunciamenti dell’ANAC in materia e della “lex specialis” del DISCIPLINARE DI GARA che per l’espletamento della direzione lavori ha inteso stabilire requisiti di partecipazione comprovanti una capacità tecnico-professionale specificatamente acquisita in interventi circoscritti a specifiche destinazioni funzionali (Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità - Sanità, Istruzione, Ricerca - Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto) – sono considerabili:

    • (sulla scorta di quanto evidenziato al punto 2.2.2.5 delle Linee Guida n. 1 di ANAC) servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, o solo di progettazione ovvero solo di direzione lavori;
    • servizi svolti relativi ad interventi con grado di complessità superiore a quello indicato purché riconducibili alle medesime DESTINAZIONI FUNZIONALI. Conseguentemente, nel caso in specie:
      • per la destinazione funzionale “INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITÀ” sono considerabili solo gli interventi con “ID Opera” E.04;
      • per la destinazione funzionale “SANITÀ, ISTRUZIONE, RICERCA” sono considerabili anche gli interventi aventi “ID Opera” E.09 (oltre a quelli aventi “ID Opera” E.08 e E.10)
      • per la destinazione funzionale ”CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO" sono considerabili solo gli interventi con “ID Opera” E.13;
      • per la destinazione funzionale “EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI” sono considerabili anche i servizi relativi ad ID Opera con grado di complessità superiore (specificatamente E.21 ed E.22) purché relativi ad interventi riconducibili alle destinazioni funzionali “INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITÀ”, “SANITÀ, ISTRUZIONE, RICERCA”, “CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO”;

    fermo restando che per i servizi eseguiti antecedentemente al 21.12.2013, sono comunque considerabili quelli inerenti a interventi appartenenti alle classi/categoria “I/c” e “I/d” della Legge 149/43.

Vai all'elenco dei chiarimenti